Sezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013
(non di pertinenza in ambito scolastico)
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Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello Bandi di concorso
Gli obblighi prevvisti dalla sezione Bandi di concorso non riguardano questa pubblica amministrazione.in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati di questa pubblica amministrazione.
Contenuti
- Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione;
- Elenco dei bandi in corso;
- Elenco dei bandi espletati negli ultimi 3 anni, accompagnato dall’indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico
Art. 19
Art. 19 - Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non possono pubblicare bandi di concorso.